IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni. Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 23 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 24 gennaio 1997; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 173, il punto 6 e' soppresso e cosi' sostituito: "Sono ammessi a sostenere il concorso di ammissione alla scuola i laureati in lettere e in storia della facolta' di lettere e filosofia; in materie letterarie e in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico)". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 29 aprile 1997 Il rettore